martedì 29 marzo 2011

TARSU: la verità ...

 
“Il Comune non ha colpa dell’aumento della TARSU, anzi con tutti gli strumenti in suo possesso, ha lottato affinchè questo non accadesse. La reciproca fiducia che ci lega mi impone di comunicarVi che chiunque provi a sostenere il contrario, fa sfoggio pubblico di una grave e profonda ignoranza”. Così esordisce l’Assessore all’Ambiente, su Block Notes del 28 Febbraio 2011.
Dopo averci indottrinato sui contenuti della Legge 26/2010 sui due distinti costi: quello provinciale per lo smaltimento e l’altro, di competenza comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti, il nostro Assessore conclude dichiarando che “il servizio di competenza comunale non è aumentato di un solo centesimo!”  Questa affermazione rappresenta invece un atto di furbizia contabile – amministrativa e come tutti gli atti di furbizia, non sono ammessi quando si mettono le mani nelle tasche dei contribuenti. E’ come dire: “oltre al danno anche la beffa!
Scendendo sul dettaglio degli importi dell’Avviso bonario di pagamento TARSU,  che i Cittadini hanno ricevuto da pochi giorni, troviamo da sommare all’imposta calcolata n. 2 (due) balzelli: l’addizionale ex-ECA 10% ed il Tributo Provinciale 5%.
La prima rappresenta il contributo che grava sui tributi comunali, mentre il secondo viene devoluto alla Provincia di Caserta per far fronte alle funzioni amministrative riguardanti la tutela dell’ambiente. La normativa vigente prevede per quest’ultimo tributo, una applicazione in misura variabile dall’1 al 5 %, che però la Provincia riscuote nella misura massima del 5%.

L’addizionale ex-ECA viene invece imposta ed incassata dal nostro Comune nella misura del 10%, non più per Ruolo, ma per riscossione diretta, cioè l’Ente sta legittimamente procedendo alla riscossione della TARSU, non più tramite il Concessionario I.A.P. ma mediante riscossione diretta.

Per meglio illuminare i Cittadini si riporta l’art. 11 comma 5 bis della Legge 26/2010  che testualmente recita “i Comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti (smaltimento e raccolta dei rifiuti),  gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale (100%) dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti”.

Ne deriva che l’Ente è tenuto a determinare le tariffe della TARSU in modo tale da assicurare che il gettito relativo debba essere utilizzato per la sola copertura dei costi di servizio, senza l’applicazione dell’addizionale ex ECA, che non può essere utilizzata per la copertura dei costi di servizio, così come disposto dall’art. 61, comma 1, D.lgs. n. 507/93!

Autorevole dottrina sostiene che il venir meno della esclusività del Ruolo per la TARSU, comporta l’inapplicabilità dell’addizionale ex-ECA, e conseguentemente la perdita di tale somma che, per effetto dell’art 3 comma 30 della legge n 549/1995, veniva attribuita direttamente al Comune dal Concessionario della riscossione.

Purtroppo l’addizionale del 10% ex-ECA viene ancora oggi nel nostro Comune imposta ed incassata, nonostante la riscossione della TARSU non avvenga più per Ruolo, ma per riscossione diretta, determinando da una parte un inasprimento della TARSU a carico dei Contribuenti, (altro che centesimo!) e dall’altra un sovragettito destinato a ripianare i debiti delle esauste casse comunali !!!

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