domenica 13 marzo 2011

...sulla TARSU...

“Il Comune non ha colpa dell’aumento della Tarsu, anzi con tutti gli strumenti in suo possesso, ha lottato affinchè questo non accadesse. La reciproca fiducia che ci lega mi impone di comunicarVi che chiunque provi a sostenere il contrario, fa sfoggio pubblico di una grave e profonda ignoranza”. Così esordisce l’Assessore all’Ambiente su Block Notes del 28 Febbraio 2011
Dopo averci indottrinato sui contenuti della Legge 26/2010 sui due distinti costi, quello provinciale per lo smaltimento e l’altro, di competenza comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti, l’Assessore conclude dichiarando che “ il servizio di competenza comunale non è aumentato di un solo centesimo!  Questa affermazione testimonia invece un atto di furbizia contabile – amministrativa, laddove gli atti di furbizia non sono né ammessi né ammissibili, in quanto contribuiscono ad alleggerire le tasche dei Contribuenti.  E’ come dire: “oltre al danno anche la beffa! 
Scendendo sul dettaglio degli importi dell’Avviso bonario di pagamento TARSU che i Cittadini hanno ricevuto da pochi giorni, troviamo da sommare all’imposta calcolata n. 2 (due) balzelli: l’addizionale ex ECA 10% ed il Tributo Prov.le 5%
La prima rappresenta il contributo che grava sui tributi comunali, mentre il secondo viene devoluto alla Provincia di Caserta per far fronte alle funzioni amministrative riguardanti la tutela dell’ambiente. La normativa vigente prevede per quest’ultimo tributo, una applicazione in misura variabile dall’1 al 5 %, che però la Provincia riscuote nella misura massima del 5%.

L’addizionale ex Eca viene invece imposta ed incassata dal Comune nella misura del 10%, non più per Ruolo, ma per riscossione diretta, cioè l’Ente legittimamente procede alla riscossione della TARSU non più tramite il Concessionario I.A.P. ma mediante riscossione diretta

Per meglio illuminare i Cittadini si riporta l’art. 11 comma 5 bis della Legge 26/2010  che testualmente recita “i Comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti ( smaltimento e raccolta dei rifiuti ),  gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale (100%) dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti”.

Ne deriva che l’Ente è tenuto a determinare le tariffe della Tarsu in modo tale da assicurare che il gettito relativo debba essere utilizzato per la sola copertura dei costi di servizio, senza l’applicazione dell’addizionale ex ECA, che NON può essere utilizzata per la copertura dei costi di servizio, così come disposto dall’art. 61, comma 1, D.lgs. n. 507/93!

Autorevole dottrina sostiene che il venir meno della esclusività del Ruolo per la TARSU, comporta l’inapplicabilità dell’addizionale ex ECA, e conseguentemente la perdita di tale somma che, per effetto dell’art 3 comma 30 della legge n 549/1995, veniva attribuita direttamente al Comune dal Concessionario della riscossione.

Purtroppo l’addizionale del 10% ex ECA viene ancora oggi nel nostro Comune imposta ed incassata, nonostante la riscossione della TARSU non avvenga più per Ruolo ma per riscossione diretta, determinando da una parte un inasprimento della TARSU a carico dei Contribuenti
, (altro che centesimo!) e dall’altra un sovra-gettito destinato a ripianare i debiti delle esauste casse comunali!!!

In sintesi: LA RISCOSSIONE DELL’ADDIZIONALE DEL 10% EX ECA CONSENTE AL COMUNE DI ELUDERE LA DISPOSIZIONE NORMATIVA, TESA A RAGGIUNGERE LA COPERTURA INTEGRALE DEL 100% DEI COSTI IMPOSTA DALLA LEGGE, PER ALIMENTARE SPESE OCCULTE - INGIUSTIFICATE E INGIUSTIFICABILI !!!!!

1 commento:

  1. le fattispecie e le norme citate andrebbero specificate per evitare l'induzione di chi legge in facili equivoci... tuttavia una verità emerge, l'ex Eca, per legge, non è imputabile al costo del servizio di competenza comunale: dunque, l'Ass...essore non ha scritto alcuna bugia sul punto. Il resto si concretizza in accuse ipotizzate che non possono essere nè provate nè trasformate in"presunzioni assolute" per il sol fatto che l'addizionale in parola non è, in generale, prevista nel Bilancio di previsione. Nel nostro ordinamento giuridico positivo vige il principio di non colpevolezza... eppure non è nostro compito fare un processo!
    Mi complimento per l'iniziativa, è bello confrontarsi su questi temi!

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