Parliamo delle cartelle TARSU inviate dalla IAP ai cittadini
nelle scorse settimane ed in particolare delle richieste di pagamenti relative
ai garage.
Abbiamo ricevuto le repliche dei nostri consulenti e le rendiamo immediatamente
pubbliche affinchè tutti ne possano usufruire.
Secondo i nostri esperti è
possibile, nel termine dei 30 giorni dalla data di notifica degli avvisi,
inviare a IAP (con raccomandata R/R) e all’Ufficio Tributi del Comune (tramite
l’Ufficio Protocollo) una “Richiesta di annullamento in autotutela di avviso di
accertamento Ta.R.S.U.” specificando il numero dell’Avviso, la data della
notifica e i dettagli catastali dell’immobile.
Specifichiamo che la Richiesta
si applica solo alle utenze che non sono in grado di “produrre rifiuti”, caso diverso
è quello di un garage associato ad una villetta, che fosse stato trasformato in
tavernetta con tanto di cucina, camino, arredi, ecc.; in questo caso infatti
l’imposizione avrebbe un senso.
Le motivazioni a sostegno della richiesta
possono essere riassunte come segue:
(1) l’immobile in questione è utilizzato
come posto macchina coperto, privo di mobili e senza allacciamenti alla rete
idrica e fognaria. Dispone solo di punto luce per le brevi soste serali
finalizzate al deposito o al prelievo degli autoveicoli. Tanto si dichiara salvo
successiva Vs. ispezione di verifica di cui fin d’ora si chiede attuazione;
(2)
per quanto detto al punto 1, risulta evidente che la superficie assunta in
accertamento risulta evidentemente non imponibile ai fini Ta.R.S.U. in quanto,
per propria natura ed utilizzo, non può produrre e non produce R.S.U. ma, in
generale, non produce alcun genere di rifiuto (ex art. 62, commi 2 e 3 D.Lgs.
n. 507/93);
(3) quanto affermato ai punti 1 e 2 trova riscontro anche nella
recente Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11351 del 6.07.2012 come
poi modificata in data 11.09.2012 la quale, riportando proprie sentenze nn. 17307/2004 e 17599/2009, in
materia di imponibilità Ta.R.S.U. ha ribadito “l’esclusione delle parti non
produttrici di rifiuti” dalla tassazione, in presenza di prova, come tale è
quella fornita dall’istante, verificabile anche tramite ispezione diretta
come sopra sollecitata.
Abbiamo in corso ulteriori studi
per un eventuale successivo ricorso più generale alla Commissione Tributaria
Provinciale, con scadenza nei 60 giorni successivi alla data di notifica.
Appena avremo informazioni valide anche su questo punto le forniremo alla
cittadinanza.
Chi volesse ulteriori informazioni o necessitasse di un nostro supporto
nella compilazione della richiesta può contattarci via email (idvcapua@libero.it) oppure al nostro
numero: 346-9508585.
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