domenica 20 gennaio 2013

Cartelle IAP e Garage ...



Parliamo delle cartelle TARSU inviate dalla IAP ai cittadini nelle scorse settimane ed in particolare delle richieste di pagamenti relative ai garage. 

Abbiamo ricevuto le repliche dei nostri consulenti e le rendiamo immediatamente pubbliche affinchè tutti ne possano usufruire. 

Secondo i nostri esperti è possibile, nel termine dei 30 giorni dalla data di notifica degli avvisi, inviare a IAP (con raccomandata R/R) e all’Ufficio Tributi del Comune (tramite l’Ufficio Protocollo) una “Richiesta di annullamento in autotutela di avviso di accertamento Ta.R.S.U.” specificando il numero dell’Avviso, la data della notifica e i dettagli catastali dell’immobile.

Specifichiamo che la Richiesta si applica solo alle utenze che non sono in grado di “produrre rifiuti”, caso diverso è quello di un garage associato ad una villetta, che fosse stato trasformato in tavernetta con tanto di cucina, camino, arredi, ecc.; in questo caso infatti l’imposizione avrebbe un senso. 

Le motivazioni a sostegno della richiesta possono essere riassunte come segue: 

(1) l’immobile in questione è utilizzato come posto macchina coperto, privo di mobili e senza allacciamenti alla rete idrica e fognaria. Dispone solo di punto luce per le brevi soste serali finalizzate al deposito o al prelievo degli autoveicoli. Tanto si dichiara salvo successiva Vs. ispezione di verifica di cui fin d’ora si chiede attuazione; 

(2) per quanto detto al punto 1, risulta evidente che la superficie assunta in accertamento risulta evidentemente non imponibile ai fini Ta.R.S.U. in quanto, per propria natura ed utilizzo, non può produrre e non produce R.S.U. ma, in generale, non produce alcun genere di rifiuto (ex art. 62, commi 2 e 3 D.Lgs. n. 507/93); 

(3) quanto affermato ai punti 1 e 2 trova riscontro anche nella recente Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11351 del 6.07.2012 come poi modificata in data 11.09.2012 la quale, riportando proprie  sentenze nn. 17307/2004 e 17599/2009, in materia di imponibilità Ta.R.S.U. ha ribadito “l’esclusione delle parti non produttrici di rifiuti” dalla tassazione, in presenza di prova, come tale è quella fornita dall’istante, verificabile anche tramite ispezione diretta come  sopra  sollecitata. 

Abbiamo in corso ulteriori studi per un eventuale successivo ricorso più generale alla Commissione Tributaria Provinciale, con scadenza nei 60 giorni successivi alla data di notifica. Appena avremo informazioni valide anche su questo punto le forniremo alla cittadinanza. 

Chi volesse ulteriori informazioni o necessitasse di un nostro supporto nella compilazione della richiesta può contattarci via email (idvcapua@libero.it) oppure al nostro numero: 346-9508585.

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